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Pubblicazioni di matrimonio
Richiesta di pubblicazioni di matrimonio
(data ultima modifica: 27/07/10)
Ufficio: P.O. Stato Civile - Ufficio Matrimoni
Referente: Loretta Burdassi
Responsabile: Danilo Lombardi
Indirizzo: Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria
Le pubblicazioni di matrimonio sono obbligatorie - la pubblicazione non può essere effettuata prima di 6 mesi dalla data presunta del matrimonio - per :
Cittadini italiani di cui almeno uno residente a Firenze interessati a contrarre matrimonio civile, religioso concordatario (cattolico) o di altri culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano;
Stranieri residentio domiciliati o non residenti ma che contraggono il matrimonio con un cittadino italiano residente
I cittadini extra comunitari devono presentare documentazione attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
I nubendi devono trovarsi nella libertà di stato per contrarre matrimonio (art. 86 Codice Civile):
Modalità di richiesta
Occorre prendere un appuntamento, anche telefonico, in orario d'ufficio (dalle ore 8,30 alle ore 13,00), per effettuare la richiesta di pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi gli sposi o persona munita di procura speciale risultante da scrittura privata.
- I nubendi, entrambi di cittadinanza italiana, di cui almeno uno residente a Firenze, possono inoltre:
a) prenotare on line, (utilizzando il collegamento a fine scheda) . Per la prenotazione on line occorrono le credenziali
b) telefonare al Call Center al numero 055055, attivo dal lunedi al sabato dalle ore 8,00 alle ore 20,00
- Chi ha già in corso o ha necessità di cambiare residenza da un Comune ad un altro, deve avvertire immediatamente l'Ufficio di Stato Civile;
- Chi intende risposarsi (già vedovo o divorziato o matrimonio annullato ) deve accertarsi che gli atti allo Stato Civile e all'Anagrafe rispettivamente, del Comune di nascita e di residenza siano aggiornati;
- Il cittadino italiano nato all'estero deve accertarsi che il proprio atto di nascita sia già trascritto in Italia.
Per il matrimonio cattolico occorre produrre la richiesta di pubblicazione da parte del Parroco di Firenze;
Per i culti acattolici ammessi dallo Stato Italiano, occorre produrre la richiesta del Ministro di Culto con l'attestazione della nomina da parte del Ministero degli Interni Italiano, escluso alcuni culti, per i quali è necessario chiedere informazioni più dettagliate;
Casi particolari:
- Il minorenne, che ha compiuto 16 anni e non ancora 18, necessita del provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale dei Minorenni (Via della scala n.81) con certificazione della Corte d'Appello (Via Cavour n.57);
- La donna in stato libero da meno di 300 giorni ( vedova o matrimonio annullato) necessita dell'autorizzazione del Tribunale, nella fattispecie, Tribunale di Firenze ( P.za San Martino, piano2°, con orario 8,30- 12,30 dal lunedì al venerdi), con certificazione della Corte d'Appello (Via Cavour n.57);
- La donna divorziata da meno di 300 giorni deve contattare immediatamente l'Ufficio dello Stato Civile al fine di stabilire se necessita dell'autorizzazione del Tribunale di cui sopra;
- Per i richiedenti che siano parenti, affini tra loro (zio/a, nipote, cognato/a, ecc.), (art. 87 C.C.), occorre il decreto del Tribunale (nella fattispecie, Tribunale di Firenze, P.za San Martino, piano2°, con orario 8,30- 12,30 dal lunedì al venerdi), di autorizzazione al matrimonio, con certificazione della Corte d'Appello (Via Cavour n.57).
Per gli Stranieri occorre inoltre presentare:
- Nulla osta al matrimonio rilasciato dall'Autorità di Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata). La firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata c/o la Prefettura di Firenze (via Giacomini n. 8 con orario 9,00-11,00 escluso il sabato, il giovedi anche dalle 14,00 alle 16,00 - Tel. 055 27831, munirsi di marca da bollo da Euro 14,62). Sono esenti dalla legalizzazione i seguenti Stati:
Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Moldova, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.
Se la normativa dello Stato estero lo permette, il Nulla-Osta può essere rilasciato da un'Autorità competente nello Stato di appartenenza (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l'Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall'Autorità italiana nello stesso Stato (Consolato o reparto consolare dell'Ambasciata d'Italia).
I CITTADINI DEI SEGUENTI PAESI DEVONO PRESENTARE:
Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Il cittadino di nazionalità spagnola, portoghese, turca e del Lussemburgo deve produrre il certificato di capacità matrimoniale (informarsi presso il rispettivo Consolato sull'Autorità competente al rilascio)-
Il cittadino di nazionalitànorvegese deve produrre nulla osta rilasciato dal comune di residenza, in Norvegia, tradotto da traduttore giurato in Norvegia, legalizzato con Apostille prevista dalla Convenzione dell' Aia.
Il cittadino di nazionalità polacca deve produrre nulla osta rilasciato dal Comune di residenza, in Polonia, esente da legalizzazione. Se tradotto in Polonia la firma del traduttore deve essere legalizzata con apostille.
Il cittadino di nazionalità statunitense deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console degli Stati Uniti d'America in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, per Firenze Via A. Giacomini n. 8 (orario 9.00 - 11.00 escluso sabato, tel.055/27831; munirsi di marca da bollo da Euro 14,62 );
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con due testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente: Console Italiano all'Estero, Tribunale di Firenze (Piazza S. Martino n. 2, piano 2°, orario 9.00 - 12.00 di lunedì, mercoledì e venerdì previo appuntamento, tel.055/27461) o Notaio.
Il cittadino di nazionalità australiano deve produrre:
- dichiarazione giurata davanti al Console Australiano in Italia, la cui firma deve essere legalizzata in Prefettura, per Firenze Via A. Giacomini n. 8 (orario 9.00 - 11.00, escluso sabato, tel.055/27831; munirsi di marca da bollo da Euro 14,62 );
- atto di notorietà (deve indicare che il cittadino può contrarre il matrimonio in base alla legge dello Stato di appartenenza) con quattro testimoni, redatto davanti all'Autorità italiana competente (all'estero il Console Italiano, in Italia l'Ufficiale di Stato Civile).
- Il NULLA OSTA deve indicare: che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, stato civile e generalità dei genitori. Per la donna divorziata o vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio. (Se tale data non è indicata nel nulla osta, occorre copia della sentenza di divorzio, legalizzata e tradotta)
N.B. Se il cittadino è iscritto all'anagrafe di un Comune italiano indicare, come residenza, detto Comune; se invece il cittadino non è iscritto in alcuna anagrafe italiana indicare il Comune di residenza all'estero.
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di nascita che può essere rilasciato:
o nel Paese di nascita legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero e tradotto;
o con certificato del proprio Consolato in Italia;
o su modello internazionale plurilingue, esente da legalizzazione, purchè lo Stato abbia aderito alla Convenzione Internazionale.
- Per la donna divorziata o vedova o con matrimonio nullo da meno di 300 giorni, occorre l'autorizzazione del Tribunale (Tribunale di Firenze, cancelleria, Piazza S. Martino, 2° piano, orario 8.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì), con certificazione della Corte d'Appello di Firenze (Via Cavour n. 57);
- Per il minorenne da 16 a 18 anni occorre il provvedimento di ammissione al matrimonio del Tribunale per i Minorenni (Via della Scala n. 81), con certificazione della Corte d'Appello di Firenze (Via Cavour n. 57);
Lo straniero che intende riconoscere un figlio naturale deve presentare dichiarazione di nulla osta al riconoscimento rilasciata dall'autorità consolare del proprio Paese in Italia debitamente legalizzata in Prefettura.
- Lo straniero che risulta "RIFUGIATO POLITICO" deve presentare:
1) certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Caroncini, 19 tel. 06/802121 (telefonare prima per appuntamento);
2) copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
3) documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
Il giorno della richiesta di pubblicazione devono essere presenti:
- entrambi i nubendi personalmente o rappresentati da un procuratore;
- lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un traduttore-interprete (maggiorenne) sia alla richiesta di pubblicazione che durante la celebrazione, munito di un documento d'identità.
L'Ufficiale di Stato Civile accerta la veridicità delle dichiarazioni acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria.
Ai nubendi verranno date indicazioni riguardo al regime patrimoniale della famiglia (vedi voce Informazioni)
Affigge alla porta della Casa Comunale l'atto di pubblicazione per 8 giorni 3 per eventuali opposizioni.
Decorso il termine della Pubblicazione, per i matrimoni da celebrare in forma religiosa, l'Ufficio rilascerà :
1. certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco;
2. autorizzazione per il Ministro di Culto.
Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile, vedi scheda "Prenotazione Sala Matrimoni".
Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio con rito civile in un altroComune devono presentare apposita motivata domanda al Sindaco (in bollo). A pubblicazione avvenuta, verrà rilasciata la richiesta per il Sindaco del Comune prescelto per la celebrazione.
La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI (art. 162 C.C.) o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali (art.30 legge 218/95) può essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio previo opportuno preavviso:
1. all'Ufficio di Stato Civile nel caso di matrimonio civile;
2. al Parroco o al Ministro di Culto nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art.159 C.C.).
Resta salva comunque, la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto pubblico, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio. In questo caso è il notaio, che trasmette l'atto al Comune dove è avvenuto il matrimonio, per l'annotazione e la conseguente certificazione.
Gli sposi potranno ottenere il rilascio del libretto internazionale di famiglia richiedendolo al Comune in cui sarà celebrato il matrimonio civile o religioso. Il libretto potrà essere richiesto anche successivamente al matrimonio.
Prima di procedere alla prenotazione leggere attentamente la scheda servizio. La prenotazione è riservata a cittadini italiani uno dei quali residente a Firenze e con data prevista di matrimonio entro sei mesi.