città di firenze


Aggiornamento 4 Aprile 2023.

Informati  Registrati  Scegli la struttura  Pagamento
INFORMATI REGISTRATI SCEGLI
LA STRUTTURA
PAGAMENTO
Informati

Il portale per gli adempimenti dell'imposta di soggiorno è in manutenzione, ci scusiamo per il disagio arrecato



Con riferimento alla variazione delle tariffe con decorrenza 1 aprile 2023 si precisa che per coloro che usufruiscono della piattaforma Airbnb (che preleva l'imposta alla data della prenotazione) per i soggiorni con prenotazione anteriore al 1° aprile ma con il relativo pernottamento in data successiva al 1 aprile, il gestore deve richiedere al soggiornante la differenza di tariffa (da 4,00 euro a 5,50 euro) per poi riversarla al Comune.
(es pernottamento prenotato 20 marzo 2023 con arrivo 10 aprile 2023: Airbnb preleva euro 4,00 ma la tariffa alla data del pernottamento è 5,50 euro, con differenza di euro 1,50 da richiedere al soggiornante e poi da riversare)

With reference to the new Tourist tax rates with effect from April 1, 2023, for those who use the Airbnb platform (which collects the tax on the booking date) we remark as follows: for stays booked before April 1, but regarding later overnight stays, the manager must ask the customer for the difference in tariff (from € 4.00 to € 5.50) and then pay it to the Municipality.
(i.e. overnight stays booked on March 20, 2023 with arrival on April 10, 2023: Airbnb charges €4.00 but the correct rate related to the overnight stay is € 5.50, with a difference of € 1.50 to be requested from the customer and then to be paid to the Municipality)

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°110 del 12.5.2022 il modello di dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno con le relative istruzioni.
Per informazioni e chiarimenti contattare l'Agenzia delle Entrate.
Si precisa che rimangono invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento mensile, ai sensi delle disposizioni del regolamento comunale sull'imposta.
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link

Come noto il decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha dato facoltà ai Comuni capoluogo di Provincia di istituire l'imposta di soggiorno da applicarsi con gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5 euro per ogni pernottamento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 20/06/2011 è stata istituita nella città di Firenze l'Imposta di Soggiorno e ne è stato approvato il relativo regolamento, successivamente modificato ed integrato.

Clicca per scaricare il regolamento valido dal 1 Maggio 2023

Clicca per scaricare il regolamento 2020

L'imposta è commisurata alla tipologia delle strutture ricettive secondo le misure di seguito indicate.

Con deliberazione 56 del 22/02/2023 sono state approvate le nuove misure dell'imposta valide dal 1 Aprile 2023.

clicca per scaricare le misure dell'imposta valide dal 01 Aprile 2023

clicca per scaricare le misure dell'imposta valide dal 01 Aprile 2023 - ENGLISH

clicca per scaricare le misure dell'imposta valide fino al 31 Marzo 2023

Il soggetto gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di provvedere alla riscossione del tributo da parte del proprio cliente, rilasciandone quietanza.

L' imposta si applica alle singole persone non residenti nel Comune di Firenze, per un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Si evidenzia che, dal 1° di ottobre 2014, coloro che pernottano negli immobili locati ad uso turistico sono anch'essi assoggettati al pagamento dell'imposta, fino ad un massimo di 7 notti, secondo quanto previsto dalla delibera del C.C. n°50 del 28 luglio 2014. In tutte le altre fattispecie di locazioni l'imposta non è dovuta.

Sono previste inoltre le seguenti esenzioni:

  1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
  2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di 2 accompagnatori per paziente;
  3. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
  4. gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze;
  5. il personale appartenente alle forze dell'ordine, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che, per esclusive esigenze di servizio, e limitatamente alla durata dello stesso, soggiornano nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale;
  6. i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n°104/92 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri e di un accompagnatore;
  7. i dipendenti delle strutture ricettive che ivi soggiornano per esclusive esigenze lavorative;
  8. i soggetti detenuti presso il Carcere di Sollicciano che beneficiano di permesso breve o di licenza (dal 1 maggio 2023);
  9. i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria (dal 1 maggio 2023).

L'imposta è dovuta nel limite di 7 pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo con riferimento a persone che alloggiano per periodi prolungati di tempo anche in modo non continuativo per esigenze lavorative documentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. (dal 1 maggio 2023). Per la fruizione delle esenzioni di cui alle lettera b, c, d, e), f) e g),h) e i) i soggetti interessati devono rilasciare al gestore della struttura ricettiva un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

L'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di attestazione di iscrizione all'Ateneo Fiorentino per l'anno accademico in corso.

E' altresì prevista la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno nei seguenti casi:
  1. gruppi scolastici delle medie inferiori e superiori in visita didattica;
  2. gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti ad iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
La riduzione di cui alle lettere a) e b) sarà applicata previa attestazione rispettivamente del dirigente scolastico e della federazione sportiva di appartenenza.

Si sottolinea che i gestori delle strutture ricettive devono necessariamente richiedere le suddette attestazioni.

Obblighi dei gestori

I gestori hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente, entro il giorno 15 del mese successivo, il numero di ospiti, il numero dei pernottamenti (a tariffa intera o a tariffa ridotta), il numero dei soggetti esenti, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Sempre entro il giorno 15 del mese successivo, il gestore effettua il riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno. L'invio della dichiarazione deve essere effettuato mediante procedura on line (dopo aver ritirato le credenziali e successiva registrazione a questo portale). Il riversamento dell'imposta al Comune di Firenze può essere effettuato mediante i seguenti sistemi di pagamento:

  • carte di credito
  • bonifico bancario su c/c postale IBAN IT 66 Z 07601 02800 000009505001 intestato a Comune di Firenze- Imposta di soggiorno;
  • bollettino di c/c postale (o bollettino telematico) n° 9505001 intestato a Comune di Firenze - Imposta di soggiorno
  • versamento diretto agli sportelli della Tesoreria Comunale e sue filiali.
  • pagamento tramite il sistema PagoPA (dal 1 Luglio 2020) andando sul link: https://servizi.comune.fi.it/servizi/pagamento-imposta-di-soggiorno.
    Per ulteriori informazioni potete scaricare la guida con le istruzioni
  • Dal mese di giugno, a seguito dell'ottenimento di apposita autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di soggiorno potrà essere riversata anche utilizzando il modello F24 ordinario, compensando così le somme dovute a titolo di imposta con i diversi crediti riconosciuti al gestore dalle normative vigenti. I codici tributo da trascrivere nel modello F24 "sezione Imu ed altri tributi locali" sono:
    3936 - "Imposta di soggiorno";
    3937 - "Interessi";
    3938 - "Sanzioni";
    Il codice ente del Comune di Firenze è D612


Si ricorda di completare l'intera procedura di invio della dichiarazione, completa in ogni sua parte (con l'indicazione degli estremi del versamento, ad esempio, CRO, VCY, provvisorio di entrata/quietanza), fino al ricevimento della conferma di buon esito della procedura.

In ogni struttura, i gestori devono informare i propri ospiti riguardo all'esistenza dell'imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all'applicazione dell'imposta, all'entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piatta-forme online.

La documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione, l'attestazione del riversamento dell'imposta al Comune devono essere obbligatoriamente conservate per cinque anni

Clicca per scaricare lo schema di informativa multilingue

Per ottenere informazioni relative all'utilizzo del sistema via web della dichiarazione e/o versamento on-line è possibile contattare l' help desk al seguente indirizzo mail

Ulteriori informazioni sull'applicazione dell'imposta di soggiorno possono essere richieste tramite:

  • Call center del Comune di Firenze al n. 055055
  • Sportello informativo: Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Entrate, in Via del Parione n. 7, piano terra.
    L'ufficio è momentaneamente chiuso.
    Per urgenze contattare il call center infoimpostadisoggiorno@comune.fi.it